Installazione di una centralina privata per l’apertura del portone della palazzina: è possibile?

Sempre più spesso nei condomìni emergono richieste da parte di singoli condomini che desiderano migliorare la fruizione dei servizi comuni, come nel caso dell'installazione di una propria centralina per l'apertura del portone d'ingresso della palazzina, in aggiunta a quella condominiale già esistente.
Ma è davvero possibile procedere in tal senso? E a quali condizioni?
Il quadro normativo di riferimento
La questione rientra nell'ambito delle norme che regolano l'uso delle parti comuni e le innovazioni condominiali, in particolare gli articoli 1102, 1121 e 1122 del Codice Civile.
Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
Ogni condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.
Inoltre, può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per un miglior godimento della cosa, purché tali modifiche non pregiudichino il funzionamento dell'impianto comune né creino rischi o danni.
Art. 1121 c.c. – Innovazioni gravose o voluttuarie
Nel caso in cui un intervento comporti un'innovazione (ossia una modifica strutturale o funzionale del bene comune) di carattere voluttuario o molto gravoso, e sia suscettibile di utilizzazione separata, i condomini che non intendono usufruirne sono esentati da qualsiasi contributo di spesa.
Art. 1122 c.c. – Opere su parti di proprietà o uso individuale
Quando l'intervento incide, anche solo in parte, sulle parti comuni, il condomino interessato è tenuto a dare preventiva comunicazione all'amministratore, specificando contenuto, modalità e tempistiche dei lavori.
Applicazione pratica al caso della centralina privata
L'installazione di una centralina autonoma per l'apertura del portone della palazzina, destinata a un uso esclusivo del singolo condomino, può essere ammessa a condizione che:
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Non alteri il funzionamento o la sicurezza dell'impianto condominiale esistente;
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Non comporti danni né limitazioni per gli altri condomini nell'uso del portone;
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Sia tecnicamente compatibile con l'impianto comune (verificabile da un tecnico qualificato o dalla ditta manutentrice incaricata);
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Venga realizzata e mantenuta a totale carico del condomino interessato;
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Sia preventivamente comunicata all'amministratore, che potrà sottoporla all'assemblea se ritenuto opportuno.
In sintesi, la normativa non vieta l'installazione di una centralina privata per l'apertura del portone della palazzina, purché l'intervento non modifichi né comprometta l'impianto comune e sia a esclusivo carico del condomino.
È tuttavia consigliabile una verifica tecnica preventiva, per accertare la compatibilità e garantire che non vengano introdotti rischi elettrici o di sicurezza.
L'amministratore, ricevuta la comunicazione, dovrà assicurarsi che le opere rispettino la normativa vigente e che l'intervento sia correttamente documentato.
