Il coniuge non proprietario è obbligato a pagare le spese condominiali? Facciamo chiarezza

Una delle domande che più frequentemente vengono poste all'amministratore di condominio riguarda l'obbligo di pagamento delle spese condominiali da parte del coniuge non proprietario dell'immobile, soprattutto nei casi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione familiare.
La questione è particolarmente delicata perché coinvolge sia il diritto condominiale sia il diritto di famiglia, e spesso genera fraintendimenti tra condomini, amministratori e coniugi.
Approfondiamo quindi la tematica per comprendere chi è effettivamente obbligato verso il condominio e in quali casi il coniuge non proprietario può essere chiamato a contribuire alle spese.
L'obbligazione condominiale: chi è il soggetto tenuto al pagamento
In linea generale, ai sensi dell'art. 1123 del Codice Civile, le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Ne consegue che:
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l'obbligato principale verso il condominio è il proprietario dell'unità immobiliare;
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il rapporto giuridico ed economico intercorre esclusivamente tra condominio e proprietario.
Pertanto, il coniuge che non è proprietario dell'immobile non è, di regola, obbligato a pagare le rate condominiali al condominio, né può essere destinatario di solleciti, decreti ingiuntivi o azioni esecutive.
Il caso della casa coniugale e i bisogni della famiglia
La situazione si complica quando l'immobile è adibito a casa familiare.
In base agli artt. 143 e 186 c.c., entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche. La giurisprudenza ha più volte chiarito che le spese condominiali ordinarie (pulizia, luce scale, riscaldamento, manutenzione ordinaria) rientrano tra tali bisogni, quando l'immobile costituisce l'abitazione familiare.
Tuttavia, è fondamentale precisare che:
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questo obbligo opera esclusivamente nei rapporti interni tra i coniugi;
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non attribuisce al condominio il diritto di pretendere il pagamento dal coniuge non proprietario.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione verso il condominio resta sempre in capo al proprietario, anche se il coniuge non proprietario beneficia dell'immobile come casa familiare (Cass. civ., sez. II, n. 18476/2005).
Comunione legale dei beni: quando entrambi sono obbligati
Diverso è il caso in cui l'immobile sia acquistato in regime di comunione legale dei beni.
In tale ipotesi:
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entrambi i coniugi sono comproprietari dell'unità immobiliare;
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entrambi sono a tutti gli effetti condòmini;
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entrambi rispondono solidalmente delle obbligazioni condominiali.
In questo caso, quindi, non si parla di coniuge "non proprietario", ma di comproprietari obbligati verso il condominio.
Separazione, divorzio e assegnazione della casa coniugale
Un'ulteriore ipotesi frequente riguarda la separazione o il divorzio, con assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario.
Anche in questo caso:
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il coniuge assegnatario può essere tenuto a sostenere le spese ordinarie dell'immobile;
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ma il condominio può continuare ad agire esclusivamente nei confronti del proprietario, unico soggetto obbligato verso l'ente di gestione.
La Corte di Cassazione ha ribadito tale principio con la sentenza n. 9689/2017.
In conclusione
Possiamo quindi riassumere che:
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non esiste una norma che obblighi direttamente il coniuge non proprietario a pagare le spese condominiali al condominio;
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l'obbligazione verso il condominio grava sempre sul proprietario dell'unità immobiliare;
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il coniuge non proprietario può essere chiamato a contribuire alle spese solo nei rapporti interni tra coniugi, quando si tratta di casa familiare;
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il condominio non può mai agire direttamente nei confronti del coniuge non proprietario per il recupero delle quote.
Una corretta distinzione tra obblighi condominiali e obblighi familiari consente di evitare errori procedurali, contestazioni e azioni giudiziarie improprie, garantendo una gestione condominiale conforme alla normativa vigente.
