Diritto di voto in assemblea condominiale e morosità

13.12.2025

Il mancato pagamento delle quote condominiali può avere delle conseguenze sul diritto di partecipazione e di espressione di voto in assemblea? Approfondiamo la tematica.

Tra le situazioni spiacevoli che riguardano il condominio, una delle più delicate è la morosità, ovvero la situazione in cui uno o più condòmini non adempiono al pagamento delle quote condominiali dovute.

Le conseguenze legate a una situazione di morosità possono essere piuttosto gravi e spiacevoli, difatti, secondo l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, l'amministratore di condominio in circostanze del genere è autorizzato ad agire autonomamente con il ricorso al decreto ingiuntivo esecutivo e potrebbe anche sospendere i servizi comuni suscettibili di godimento separato.

A tal proposito, è interessante approfondire anche l'aspetto inerente alle assemblee di condominio per comprendere se il condomino moroso può partecipare e votare e quali sono i casi in cui è possibile sospendere il diritto di voto.

La situazione di morosità non è sufficiente a far perdere il diritto di voto in assemblea, ciò significa che un condomino moroso può partecipare e votare alle assemblee di condominio, poiché si tratta di un diritto legato alla titolarità di un immobile che fa parte di quel condominio, quindi tale diritto per sua natura è quasi sempre inviolabile, poiché tendenzialmente si perde il diritto di voto in assemblea quando non si è più proprietari dell'unità immobiliare facente parte dell'edificio.

Vi è però un caso in cui il condomino moroso perde il suo diritto di voto e può essere escluso dal diritto di partecipazione all'assemblea, ovvero nel caso in cui all'ordine del giorno vi sia una delibera assembleare relativa alla decisione di agire giudizialmente nei confronti del medesimo per il recupero del credito. Ciò significa che il condomino moroso non ha diritto al voto quando si delibera sulle azioni legali da intraprendere per recuperare i debiti nei suoi confronti.

A tal proposito, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3192 del 2 febbraio 2023 ha stabilito che:

In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.

Chiaramente, affinché scatti la sospensione del diritto di voto è necessario che il condomino non abbia pagato le quote condominiali dovute, poiché nel caso in cui invece saldasse il suo debito prima dell'assemblea condominiale, automaticamente riacquisterebbe tutti i suoi diritti.

L'amministratore di condominio dinanzi a uno o più casi di morosità ha il dovere di attivarsi per la riscossione forzosa, quindi intraprendendo un'azione legale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale il credito si riferisce, salvo che l'assemblea non lo abbia esonerato da tale compito.

In conclusione, possiamo riassumere che nonostante la condizione di morosità, l'unico caso in cui il condomino perde il diritto di voto e di partecipazione all'assemblea condominiale è quello relativo ad un'assemblea convocata e chiamata a deliberare per intraprendere delle azioni finalizzate a recuperare i debiti nei suoi confronti.

Pertanto, su tutte le altre questioni il condomino moroso non perde il suo diritto di voto, poiché le regole che stabiliscono i quorum assembleari sono inderogabili e non possono essere modificate dal regolamento condominiale.